POS. II Prot._______________190.11.2008

OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica in sede di concessioni demaniali marittime ex art.7, l.r. n4/2003 - Termine per il rilascio.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P.

PALERMO







1. Con nota prot.66819 del 3 luglio 2008 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine al termine entro il quale va resa l'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali nell'ambito del procedimento per il rilascio di concessioni marittime demaniali, come semplificato dall'art.7 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, che, dopo avere disposto che le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri (secondo comma), prevede specificamente che i predetti pareri, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con esito favorevole (terzo comma).

La questione trae origine dalla nota n.698 del 4 aprile 2008 con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ha comunicato alle autorità competenti che il predetto termine di sessanta giorni non è applicabile all'autorizzazione paesaggistica, che rimarrebbe disciplinata dall'art.46 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, che prevede in via generale il termine di 120 giorni.

Di contrario avviso è codesto Dipartimento che, nel ritenere applicabile il termine di sessanta giorni anche all'autorizzazione paesaggistica, sottolinea la circostanza che lo stesso art.46, l.r. n.17/2004 cit. fa salva una diversa regolamentazione dettata da specifiche norme ed evidenzia che la ratio sottesa all'art.7, l.r. n.4/2003 cit., è quella di accelerare, attraverso l'imposizione di tempi certi, il rilascio delle concessioni in oggetto.


2. Prima di affrontare la questione suesposta, occorre richiamare il testo delle due disposizioni da cui la medesima origina.

L'art.7 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 (Legge finanziaria 2003), recante "Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime demaniali", ai primi tre commi dispone testualmente che:
"1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, ovvero ne propongono il rigetto.
3. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo 542 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o chiarimenti.
....".

L'art.46 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 (legge finanziaria 2005), recante "Autorizzazioni opere a zone soggette a vincoli", dispone che:
"1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni.
2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.".

La norma testè citata prevede in via generale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il termine di 120 giorni.
Per quanto la medesima faccia salva una diversa regolamentazione di settore, è chiaro che soltanto una deroga "specifica", che faccia cioè espresso riferimento all'autorizzazione paesaggistica, potrebbe prevalere sulla prescrizione generale che assegna alla Sovrintendenza il termine di 120 giorni per il suo rilascio.
E ciò anche in considerazione del dettato dell'art.9 della Costituzione che individua nella tutela del paesaggio un obiettivo fondamentale della Repubblica, tale da mantenere all'interesse paesistico un valore di relativa preminenza rispetto agli altri interessi di volta in volta concorrenti, perseguendo soltanto quelle possibilità di conciliazione che, nella piena salvaguardia del primo, possono essere raggiunte (così v. T.Alibrandi. P.Ferri, I beni culturali e ambientali, Giuffrè, p.580).

Al riguardo, l'art.7, l.r. n.4/2003 cit., non pone particolari problemi interpretativi, dato che la predetta disposizione, nel semplificare l'iter istruttorio per il rilascio delle concessioni marittime demaniali, fa riferimento soltanto ai "prescritti pareri, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione".

Ora, il predetto regolamento, emanato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, disciplina al capo I del Titolo II ("Del demanio marittimo") le concessioni ed il procedimento per il relativo rilascio.
In particolare, gli "artt. 12 e seguenti" prescrivono, in fase istruttoria, l'acquisizione da parte dell'autorità competente di specifici pareri ed, esattamente, del parere del genio civile (art.12), del parere dell'intendenza di finanza (art.13) e del parere dell'autorità doganale (art.14).

Il puntuale riferimento ai "prescritti pareri ai sensi degli articoli 12 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione" (comma 2) non può che escludere dall'ambito operativo della semplificazione operata dall'art.7, l.r. n.4/2003 cit. l'autorizzazione paesaggistica di competenza della Sovrintendenza, la quale rimane disciplinata dalla norma di carattere generale di cui all'art.46, l.r. n.17/2004 cit., che prevede per il suo rilascio il termine di 120 giorni.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.



A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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